Friday, November 18, 2011 11:49:00 AM
La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, a favore dei datori di lavoro edili è confermata, per l'anno 2011, nella misura dell'11,50 per cento. Con la pubblicazione sulla G.U.n.266 del 15.11.2011 del D.M. 13 settembre 2011 è, pertanto, riconosciuta anche per quest’anno la riduzione contributiva sull'ammontare delle contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'INOS ed a all’INAIL per gli operai del settore edile impiegati con orario di lavoro
di 40 ore settimanali.
Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli, purché non a scopo di lucro e sempre che metta in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.gheido.it