Sarà la contrattazione collettiva a identificare le figure professionali dell’artigianato per le quali la durata del contratto di apprendistato professionalizzante può essere prolungata fino a cinque anni.
Rispondendo con interpello n.40 del 26 ottobre 2011 al quesito posto da Confcommercio e Confesercenti, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro estende questa possibilità a settori merceologici diversi dall’artigianato che, però, utilizzano figure professionali equipollenti.
Chiedevano, infatti le due associazioni datorili se la durata massima di 5 anni, previste per le figure professionali dell’artigianato, potesse essere applicata a “profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, anche se appartenenti a settori merceologici differenti”.
Sottolinea il Ministero che l’articolo 4 del D.lgs.n.167/2011, nel disciplinare l’apprendistato professionalizzante o di mestiere, demanda agli accordi interconfederali ed alla contrattazione collettiva la fissazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. Tale durata non può essere, però, superiore a tre anni ovvero a cinque “per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento”.
Secondo il Ministero, dette figure non sono, necessariamente, identificate dai soli contratti collettivi del settore artigiano, bensì possono individuare tutti quei soggetti che operano nel campo artigiano ma il cui rapporto di lavoro è disciplinato da altri contratti , quali quelli del settore terziario, dei pubblici esercizi o della panificazione.
In particolare, osserva il Ministero del lavoro, potrebbero rientrare in dette figure quelle realtà aziendali di ridotte dimensioni che, soprattutto nelle zone turistiche, fabbricano e vendono direttamente i propri prodotti.
Saranno comunque gli accordi o i contratti collettivi a identificare i profili formativi per i quali è riconosciuta l’esigenza di una maggiore durata del percorso formativo in apprendistato
Quanto alla durata, invece, appare utile sottolineare che i contratti collettivi o gli accordi potranno stabilire anche una durata minima della formazione, circostanza, questa che sembra ben coniugarsi con la maggiore durata prevista per le figure professionali in argomento. Inoltre, il decreto legislativo n.167/2011 consente anche che nei settori contraddistinti da cicli stagionali i contratti collettivi stipulati a livello nazionale possano stabilire modalità specifiche di svolgimento dell’apprendistato, anche con contratto a termine.
(da:Giornale Telematico Ipsoa, di A.Casotti-M.R.Gheido)