L'articolo 6 del decreto milleproroghe stanzia 12 milioni di euro per l'erogazione, anche nel 2012, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 19 del D.L.n.185 del 2008, a favore degli apprndisti, sospesi a seguito di crisi aziendale o occupazionale o licenziati, ovvero in caso di licenziamento di apprendisti con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata dal trattamento. L'intervento può può avere la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.
Anche i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva all’Inps, Gestione separata del lavoro autonomo potranno ancora fruire, nel 2012, dell'intervento una tantum in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Per attivare l’intervento occorre che gli interessati:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;
e)risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
In presenza dei suddetti requisiti e su domanda dell’interessato, l’Inps liquida in un'unica soluzione, una somma pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro.