Friday, December 30, 2011 10:33:00 AM

L'articolo 6 del decreto milleproroghe stanzia  12 milioni di euro per l'erogazione, anche nel 2012, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 19 del D.L.n.185 del 2008,  a favore degli apprndisti,  sospesi a seguito di  crisi aziendale o occupazionale o licenziati,  ovvero  in  caso   di   licenziamento di apprendisti  con almeno  tre  mesi  di  servizio   presso   l'azienda interessata dal  trattamento. L'intervento può  può avere  la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

Anche i collaboratori   coordinati   e  continuativi a progetto,  di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via  esclusiva all’Inps, Gestione separata del lavoro autonomo  potranno ancora fruire, nel 2012, dell'intervento una tantum in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Per attivare l’intervento occorre che gli interessati:

    a) operino in regime di monocommittenza;

    b) abbiano conseguito l'anno  precedente  un  reddito  lordo  non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;

    c) con riguardo all'anno di riferimento sia  accreditato,  presso  la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,  della  legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

    d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi;

    e)risultino   accreditate   nell'anno   precedente   almeno   tre mensilità presso la predetta Gestione separata di  cui  all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

In presenza dei suddetti requisiti e su domanda dell’interessato, l’Inps liquida in un'unica soluzione, una somma pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno  precedente  e  comunque  non  superiore  a  4.000  euro.

 

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