Wednesday, December 21, 2011 8:52:00 AM

Dal prossimo primo gennaio aumentano i contributi alle gestioni pensionistiche di artigiani, commercianti e coltivatori diretti. La nuova riforma pensionistica, introdotta dall’articolo 24 del D.L.201/2011, si propone un graduale ravvicinamento delle aliquote contributive dovute dai diversi soggetti assicurati, ed in questa ottica inizia, dall’1.1.2012 il graduale aumento della contribuzione dai lavoratori autonomi artigiani,  commercianti e coltivatori diretti, che raggiungerà nel 2018, la misura del 24  per cento.  Il comma 22 dell’articolo 24 prevede  l’incremento,  delle  aliquote contributive  di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, di 1,3 punti percentuali per l’anno 2012 e dello 0,45 per cento per gli anni successivi fino al 2018. Da  tale anno  viene meno sia l’aliquota ridotta  a favore dei collaboratori di età inferiore a 21 anni, sia il punto in più dovuto sui redditi superiori ad una certa fascia,  e l’aliquota di computo, ossia l’accredito previdenziale, si allinea all’aliquota contributiva .  Arriveranno al 24 per cento anche le  aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, per i quali  aumentano altresì le aliquote nelle zone svantaggiate, nelle quali il vantaggio contributivo sarà azzerato nel 2018.(ved.tab.). Aumentano quindi sia i contributi c.d.”fissi” dovuti sul minimale di reddito che quelli calcolati sull’eccedenza,  in acconto e saldo in base alla dichiarazione dei redditi. Il contributo è, infatti,  dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nell’anno precedente a quello di riferimento della contribuzione, con un minimale di reddito comunque inciso (pari per l’anno 2011 a euro 14.552). Per la quota eccedente il   minimale si applicano le   aliquote vigenti nell’anno di riferimento  fino al limite di retribuzione annua pensionabile ( pari, per il 2011, ad euro .43.042,00). Per i redditi superiori a questo importo l’aliquota è maggiorata  di un punto percentuale, a norma  dell’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, ma la differenza è, ora, annullata al raggiungimento della programmata aliquota del 24 per cento.  

Dal 1° gennaio 2012 aumentano di un punto anche le aliquote contributive della  Gestione separata del lavoro autonomo, per previsione della  legge .n.183/2011. Il comma 26 del decreto legge n.201/2011 estende, però, ai professionisti iscritti a quella gestione alcune tutele precedentemente riservate ai  collaboratori coordinati e continuativi ed alle figure a questi assimilate. Si tratta dell’indennità economica in caso di  malattia e  di maternità, introdotta  dall’articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dei lavoratori  c.d.parasubordinati, e che si rende ora applicabile, non senza qualche perplessità gestionale ai professionisti privi di albo e cassa di categoria.

Dalla riforma introdotta dall’articolo 24 del D.L.201 restano, per ora, fuori i professionisti dotati di enti o casse pensionistiche, che hanno però tempo fino al 30 giugno 2012 per adottare misure volte ad assicurare l’equilibro fra contributi e prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Trascorso senza esito quel termine, scatta il regime contributivo pro-quota dall’1.1.2012 e, ai pensionati, verrà chiesto, per gli anni 2012 e 2013, un contributo di solidarietà dell’ 1 per cento.

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