Il 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche, introdotte con l’art. 15, comma uno della Legge 12 novembre 2011, n. 183, la legge di stabilità 2012, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000. I primi chiarimenti sono stati forniti con la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 61547 del 22 dicembre 2012 che sottolinea come le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti siano valide ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. A partire dal 1° gennaio 2012 i certificati sono sempre sostituti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00. In particolare:
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Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
L’interessato può comprovare con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese anche nel contesto di un’istanza, esclusivamente i seguenti fatti, stati o qualità personali:
-data e luogo di nascita;
-luogo di residenza;
-cittadinanza;
-godimento dei diritti civili e politici;
-stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
-stato di famiglia;
-esistenza in vita;
-nascita del figlio
-decesso del coniuge, dell’ascendente o del discendente;
-iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
-appartenenza a collegi o ordini professionali;
-titolo di studio posseduto, esami sostenuti;
-qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
-situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
-assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
-possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
-stato di disoccupazione;
-qualità di pensionato e categoria di pensione;
-qualità di studente;
-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
-tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
-di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
-di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
-qualità di vivenza a carico;
-tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
-di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
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Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
Tramite le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà l’interessato può comprovare:
-gli stati, i fatti e le qualità personali di cui sia a diretta conoscenza non rientranti nei casi comprovabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
-stati, fatti o qualità personali relativi ad altri soggetti di cui l'interessato risulti essere a diretta conoscenza;
-la conoscenza del fatto che la copia di un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio e la copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati da privati sono conformi all'originale;
-la comprova, ai fini del rilascio del duplicato, circa lo smarrimento di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, salvo il caso in cui la legge preveda espressamente la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria quale presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato dei medesimi documenti.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà sono definitive ed hanno la stessa validità dell’atto che sostituiscono. Esse possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto. Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non sottoscritte in presenza del dipendente addetto necessitano dell’autenticazione della firma del dichiarante. Tale autenticazione, tuttavia, non è necessaria allorché la dichiarazione sia presentata o inviata con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (in tal caso la copia fotostatica del documento di identità è inserita nel fascicolo).