Monday, January 30, 2012 8:33:00 AM

Le norme   per la  semplificazione estendono  ai pubblici esercizi la possibilità di integrare la comunicazione di assunzione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. Nel settore del turismo e dei pubblici  esercizi è abrogata la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 10 del d.lgs.n.368/2001 che imponeva, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni,  di darne comunicazione entro 5 giorni al centro per l’impiego.

 Fermo restando il limite di nove mesi  previsto dalle norme vigenti, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale dei cittadini extracomunitari  può essere prorogata e il permesso di soggiorno rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro. Inoltre, l'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa   anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
 

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