Thursday, September 29, 2011 6:36:00 PM

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Fino al compimento di un anno di età del bambino, la lavoratrice madre non può essere licenziata, salvo che si ravvisi  colpa grave nel comportamento della lavoratrice stessa.  Non è, pertanto, sufficiente  ricondurre il licenziamento nell’alveo dei comportamenti   che la contrattazione collettiva, di regola, identifica per giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per colpa. E’ necessario il connotato della gravità, che qualifica la condotta inadempiente del la lavoratrice  e che il giudice di merito è chiamato a valutare, caso per caso. Con la sentenza n.19912 depositata il 29 settembre 2011, la Corte di Cassazione  rigetta il ricorso presentato dal datore di lavoro avverso la decisione della Corte di Appello, e conferma che il ritardo di pochi  giorni, nella ripresa del  lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria,  non  costituisce un elemento di gravità tale da giustificare la deroga al divieto di licenziare la lavoratrice, dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e, comunque, fino al compimento di un anno di età del bambino. Il comma 3. Lettera a) del  dell’articolo 54 del decreto legislativo n.151 del 2001 consente, infatti,  di  derogare a tale divieto  in caso di colpa “grave” della lavoratrice. Nel caso in esame, il 13 gennaio 2004 era terminato il periodo di astensione port-parto e il giorno 16 gennaio 2004 era stato intimato il licenziamento, motivato dal mancato rientro al lavoro, della lavoratrice, al termine  del periodo di astensione obbligatoria per maternità. Secondo la Corte di Appello, una assenza di così breve durata  ( mancato rientro il 13 gennaio, licenziamento intimato il 16 dello stesso mese)  era del tutto inidonea ad integrare l’ipotesi della colpa grave. Secondo la Suprema Corte  la motivazione della decisione d’Appello è congrua e logica, e supera il controllo di logicità consentito al giudice di legittimità ex art.360, n.5. c.p.c. Il tal senso quindi la Cassazione risponde al quesito di diritto, volto a chiarire in che consista il connotato della gravità richiesto dal citato art.54 del D.lgs.151/2001 e se l’assenza ingiustificata della lavoratrice, durante il periodo tutelato, possa legittimare il recesso datoriale per giusta causa. Nel ribadire che la colpa grave non può ritenersi integrata dall’accertata sussistenza di una  giusta causa  che consentirebbe   il licenziamento , la Suprema Corte sottolinea che il licenziamento ingiustificato della lavoratrice durante il periodo di divieto è nullo per espressa previsione del comma 5 dell’articolo 54 del D.lgs.n.151/2001  e ne consegue la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostrante il licenziamento ed il diritto della lavoratrice alla retribuzone.

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