Il diritto al pensionamento secondo le vecchie regole non viene meno anche se l’Inps non rilascia la certificazione della sussistenza dei requisiti al 31 dicembre 2011. Con il messaggio n.24126 di ieri la Direzione Generale dell’Istituto previdenziale invita le Sedi territoriali ad informare l'utenza del fatto che non è affatto necessario che il lavoratore, che matura entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto 201/2011 ottenga il certificato per far valere il diritto.
Mittente
0064___/Ufficio di Segreteria del Direttore Generale
Ufficio: Direzione
Messaggio N. 024126 del 20/12/2011 14.00.53
Classificazione
Tipo Messaggio: Standard-010.010
Classificazione:
Oggetto
certificazione del diritto alla prestazione pensionistica ex art. 24,
comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 dicembre 2011, n. 284.
Testo
DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI
AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI
DELLE STRUTTURE TERRITORIALI
Com´è noto l´art. 24, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
in corso di conversione, dispone che il lavoratore che maturi entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima dell´entrata in vigore del predetto
decreto, ai fini del diritto all´accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all´ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Alcune Sedi hanno segnalato che, per effetto dell´entrata in vigore della
normativa in oggetto, presso gli sportelli del territorio si presentano
numerosi utenti per verificare la propria posizione contributiva ai fini
pensionistici, nonché, per ottenere la certificazione richiamata dalla
norma.
A tal proposito si sottolinea che il conseguimento del diritto alla
prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all´entrata in
vigore del decreto in oggetto è subordinato alla maturazione entro il 31
dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti
dalla predetta normativa, a prescindere dall´avvenuta certificazione di
tale diritto. Infatti detta certificazione ha una funzione dichiarativa e
non costitutiva del diritto.
Pertanto, alla luce della vigente normativa, anche in caso di mancata
certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore
che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell´entrata in vigore
del decreto in esame, ai fini del diritto all´accesso e alla decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il
diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
Si invitano le Sedi a comunicare all´utenza, con le consuete modalità,
quanto sopra evidenziato.
Si fa riserva di illustrare i contenuti del decreto in oggetto non appena
completato l´iter di conversione in legge.
Il Direttore Generale
Nori