Wednesday, December 21, 2011 8:50:00 AM

Il diritto al pensionamento  secondo le vecchie regole  non viene meno anche se l’Inps non rilascia la  certificazione della sussistenza dei requisiti al 31 dicembre 2011. Con il messaggio n.24126 di ieri la Direzione Generale dell’Istituto previdenziale invita le Sedi territoriali ad informare l'utenza del fatto che non è affatto necessario che il  lavoratore, che matura entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente  prima dell’entrata in vigore del  decreto 201/2011 ottenga il certificato per far valere il diritto.

 

 

 

 

 

 

Mittente


0064___/Ufficio di Segreteria del Direttore Generale
 Ufficio: Direzione
 Messaggio N. 024126 del 20/12/2011 14.00.53



 Classificazione


 Tipo Messaggio: Standard-010.010
 Classificazione:



 Oggetto

 certificazione del diritto alla prestazione pensionistica ex art. 24,
comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella Gazz.
 Uff. 6 dicembre 2011, n. 284.

 Testo
 DIREZIONE CENTRALE
 PENSIONI


AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI
 DELLE STRUTTURE TERRITORIALI



 Com´è noto l´art. 24, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
in corso di conversione, dispone che il lavoratore che maturi entro il 31
 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti
 dalla normativa vigente, prima dell´entrata in vigore del predetto
 decreto, ai fini del diritto all´accesso e alla decorrenza del trattamento
 pensionistico di vecchiaia o di anzianità consegue il diritto alla
 prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all´ente
 di appartenenza la certificazione di tale diritto.

 Alcune Sedi hanno segnalato che, per effetto dell´entrata in vigore della
 normativa in oggetto, presso gli sportelli del territorio si presentano
 numerosi utenti per verificare la propria posizione contributiva ai fini
 pensionistici, nonché, per ottenere la certificazione richiamata dalla
 norma.

A tal proposito si sottolinea che il conseguimento del diritto alla
 prestazione pensionistica secondo la normativa previgente all´entrata in
 vigore del decreto in oggetto è subordinato alla maturazione entro il 31
 dicembre 2011 dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti
 dalla predetta normativa, a prescindere dall´avvenuta certificazione di
tale diritto. Infatti detta certificazione ha una funzione dichiarativa e
non costitutiva del diritto.

 Pertanto, alla luce della vigente normativa, anche in caso di mancata
 certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, il lavoratore
 che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità
 contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell´entrata in vigore
del decreto in esame, ai fini del diritto all´accesso e alla decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il
 diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

Si invitano le Sedi a comunicare all´utenza, con le consuete modalità,
 quanto sopra evidenziato.

Si fa riserva di illustrare i contenuti del decreto in oggetto non appena
 completato l´iter di conversione in legge.


Il Direttore Generale
 Nori

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