Saturday, November 12, 2011 10:26:00 AM

Con la circolare n. 29 dell’11 novembre 2011 il Ministero del lavoro affronta due aspetti  particolari del nuovo contratto di apprendistato, introdotto dal D.lgs.n.167/2011,  il regime transitorio e le nuove sanzioni.

Con riferimento al primo aspetto, il ministero precisa che il regime transitorio cessa il 25 aprile 2012, ossia trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore  del nuovo Testo Unico sull’apprendistato. Ciò vale  esclusivamente per le  tipologie di apprendistato che, per essere operative, necessitano di un intervento della contrattazione collettiva e/o delle Regioni. Per l’applicazione dell’apprendistato di  alta formazione o ricerca è invece possibile intraprendere la nuova tipologia anche in  carenza di regolamentazioni regionali  ricorrendo  ad  apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca. Nel periodo transitorio , in carenza del  contestuale intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria), restano in vigore tutte le disposizioni di legge (statale e regionale) e di contratto collettivo che attualmente disciplinano l’apprendistato, ivi comprese quelle di carattere sanzionatorio.

La nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 si renderà applicabile, pur nella fase transitoria, nel caso in cui sia la singola Regione sia la contrattazione collettiva di riferimento ovvero eventuali accordi interconfederali abbiano recepito la riforma e, dunque, disciplinato i profili di rispettiva competenza.

Quanto ai profili sanzionatori, l’articolo 7 del T.U. punisce con la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro (salvo il caso di recidiva)  la violazione dei seguenti principi:

a)  forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

La sanzione può  essere contestata da tutti gli “organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza” con l’applicazione  della procedura di diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del D.lgs.n.124/2004. Competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge n.689/1981 resta la Direzione provinciale del lavoro. A seguito di questa modifica, è rimessa esclusivamente alla volontà del lavoratore la scelta relativa alla eventuale attivazione del giudizio per ottenere la “trasformazione”, del rapporto di apprendistato in un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Qualora nel corso dell’attività di vigilanza gli ispettori del lavoro riscontrino inosservanze nella formazione ancora sanabili, sarà emessa una disposizione che assegna al datore di lavoro un  congruo termine per la regolarizzazione.

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