Wednesday, December 21, 2011 9:05:00 AM
Il sempre più frammentato percorso lavorativo richiede la possibilità di fruire di un unico periodo di contribuzione, possibilmente senza costi aggiuntivi.. Va in questo senso, ed è per questo apprezzabile, la soppressione del limite minimo dei tre anni operato dal comma 19 dell’articolo 24 del decreto legge n.201/2011.
Con effetto dal 1° gennaio 2012 all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole “di durata non inferiore a tre anni”. Il che sta a dire che dal prossimo primo gennaio, coloro che non sono ancora titolari di un trattamento pensionistico autonomo , e che sono stati iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) , o a forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite degli enti privatizzati delle categorie professionali di cui ai d.lgs. n.509/1994 e n.103/1996, possono “totalizzare” ossia cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, indipendentemente dalla loro durata, al fine di ottenere un'unica pensione. Sono comprese fra le gestioni assicurative obbligatorie che consentono la totalizzazione anche la gestione separata del lavoro autonomo, istituita dall'articolo 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
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