Wednesday, December 21, 2011 9:05:00 AM

Il sempre più frammentato  percorso lavorativo  richiede la possibilità di fruire di un unico periodo di contribuzione, possibilmente senza costi aggiuntivi.. Va in questo senso,  ed è per questo apprezzabile, la soppressione  del limite minimo dei tre anni operato dal comma  19 dell’articolo 24 del decreto legge n.201/2011.

Con effetto dal 1° gennaio 2012  all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole “di durata non inferiore a tre anni”.  Il che sta a dire che dal prossimo primo gennaio,  coloro che non  sono ancora titolari di un trattamento pensionistico autonomo ,   e che sono stati iscritti a  due  o  più  forme di assicurazione  obbligatoria  per  invalidità,  vecchiaia  e superstiti (IVS) , o a  forme sostitutive, esclusive  ed  esonerative  della  medesima, nonché  alle  forme  pensionistiche  obbligatorie  gestite degli enti privatizzati delle categorie professionali di cui ai d.lgs. n.509/1994 e n.103/1996, possono “totalizzare” ossia cumulare i periodi assicurativi non  coincidenti, indipendentemente dalla loro durata,  al fine di ottenere  un'unica  pensione.  Sono comprese fra le gestioni assicurative obbligatorie  che consentono la totalizzazione anche  la gestione separata del lavoro autonomo, istituita dall'articolo  2,  comma  26,della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e  dei ministri di culto delle  confessioni  religiose  diverse  dalla  cattolica.

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